ISTITUTO COMPRENSIVO SCALETTA ZANCLEA
Anno Scolastico 2008-2009
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
La scuola, come comunità educante, si
propone il raggiungimento dei fini e degli obiettivi enunciati nel P.O.F. e nel
corso del presente documento. Si forniscono di seguito le indicazioni
comportamentali che servono da guida a tutti gli alunni. L’osservanza di tali
norme è da ritenere applicabile, adeguatamente all‘età evolutiva, a ciascun
ordine di scuola e sarà valutata come presa di coscienza dei propri doveri e
come dimostrazione di crescita e del processo di maturazione in atto.
ALUNNI
Art. 1 - Ingressi
a. Gli alunni
della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Primaria al suono della
campanella saranno accompagnati nelle rispettive aule dai docenti della 1^ ora.
In particolare, in caso di pioggia gli alunni della Scuola Secondaria di I
grado saranno accolti nell’atrio esterno coperto della scuola, ove sarà
garantita la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli alunni non saranno mai
lasciati soli. Per eccezionali esigenze si ricorrerà alla collaborazione degli
ausiliari. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia l’ingresso sarà effettuato
durante la prima ora di lezione.
b. Per
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche è necessario che,
ad eccezione di esigenze particolari, i genitori non si attardino con i docenti
oltre il suono della campanella che preannuncia l’inizio delle lezioni. Non
sono consentiti i colloqui con i docenti durante l’ora di lezione. Gli stessi
genitori potranno conferire con i docenti durante le ore di ricevimento
programmate.
Art. 2 - Comunicazioni alle famiglie
a. Scuola Secondaria di I grado. Ogni alunno della Scuola Secondaria
di I grado riceve in dotazione un libretto personale, da tenere con particolare
cura e da portare ogni giorno a scuola. Questo è l’unico documento ufficiale su
cui devono essere indicate le giustificazioni e tutte le comunicazioni
scuola-famiglia. Ogni comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
b. Scuola Primaria. Le
comunicazioni alle famiglie vengono annotate sul diario personale dell’alunno e
riportate controfirmate a scuola.
c. Scuola dell’Infanzia.
Le famiglie vengono avvisate individualmente dalle insegnanti mediante
comunicazione scritta, telefonica o esposta all’albo della scuola.
Art. 3 - Giustificazioni assenze
a. Qualsiasi
assenza va giustificata tramite libretto personale o diario. L’uso del libretto
delle giustificazioni è obbligatorio per gli alunni della Scuola Secondaria di
I grado.
b. Le assenze
fino a 4 giorni sono giustificate
dal docente della 1^ ora. Oltre il 4°
giorno, le assenze per motivi di salute vanno giustificate, oltre che sul
libretto, con certificato medico. Nel caso poi di malattia
infettiva (morbillo, ecc.), l’alunno può essere riammesso sulla base di uno
specifico certificato del medico curante.
Anche nel caso di punti di sutura,
l’alunno sarà ammesso dietro presentazione di certificato medico che attesti
l’avvenuta guarigione della ferita.
c. Le assenze
per motivi di famiglia, che possono prolungarsi oltre il 3° giorno, sono
autorizzate, su richiesta, dal Dirigente Scolastico. Le assenze pomeridiane del
Tempo Prolungato nella Scuola Secondaria di I grado, del Tempo Pieno e del
rientro pomeridiano nella Scuola Primaria,
vanno giustificate. L’obbligo della frequenza è un preciso
diritto-dovere dell’alunno e della famiglia.
d. Dopo 10 giorni di assenza, i genitori
saranno chiamati a giustificare in presidenza; dopo il secondo avviso, in caso
di mancata risposta, sarà data comunicazione al Sindaco che contatterà
l’assistente sociale competente.
e. L’esonero
per temporanea indisponibilità dalle attività pratiche di Scienze motorie e
sportive è consentito su richiesta dei Genitori sul diario o libretto personale
per una/due volte consecutive. Gli alunni che, per motivi di salute, non
potranno seguire le lezioni di Scienze motorie e sportive dovranno presentare
al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a
certificato medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell’attività
sportiva integrativa dovrà essere presentato il certificato di buona salute.
Art. 4 - Ingressi e uscite fuori
orario
a. Alla prima
ora antimeridiana o pomeridiana è tollerato un ritardo, non ripetitivo per lo
stesso alunno, di 5/10 minuti.
Superato tale termine, l’alunno sarà accompagnato, per essere ammesso, da uno
dei genitori. Nel caso in cui l’alunno si presenti da solo, sarà lo stesso
ammesso, ma in giornata sarà contattata la famiglia. Per gli ingressi
posticipati, i genitori giustificheranno in Presidenza, con eventuale
certificazione medica, e accompagneranno successivamente i loro figli a scuola.
Le uscite anticipate vanno richieste tramite libretto o diario. Gli alunni
possono uscire se sono stati autorizzati e solo se sono prelevati da uno dei
genitori o da fratello/sorella maggiorenne; se deve essere prelevato, in casi
eccezionali, da un parente, vicino o amico di famiglia, la scuola ne deve
essere avvisata in tempo, anche per telefono, dalla famiglia e la persona
incaricata deve presentare delega scritta.
b. In caso di
Assemblee sindacali del personale scolastico, le classi interessate saranno
licenziate dopo che le famiglie sono state anticipatamente avvisate. In caso di
sciopero, dopo avviso alle famiglie, qualora non sarà possibile assicurare
alcuna attività formativa o di vigilanza, le classi interessate saranno
licenziate.
Art. 5 - Patto educativo di
corresponsabilità
Dal P.O.F. e dalla Carta dei Servizi
discende il Patto educativo di corresponsabilità: atto di interazione fra tutti
i soggetti coinvolti nell’azione educativa, impegno con le famiglie, fin dal
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti
dell’azione educativa. Si precisa, altresì, che la pubblicizzazione del P.O.F.
determina l’automatica autorizzazione da parte dei genitori a tutte le attività
progettate, ivi comprese le uscite didattiche, di cui si fornirà volta per
volta esplicita e puntuale comunicazione. Di conseguenza:
·
il docente
s’impegna a rendere espliciti: l’offerta formativa, il proprio intervento
didattico, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
·
l’alunno
ha il diritto-dovere di conoscere gli obiettivi didattici e educativi del
curricolo, il percorso per raggiungerli, i criteri di valutazione;
·
il genitore
deve conoscere l’offerta formativa, può esprimere pareri o proposte e
collaborare nelle attività.
Art. 6 – Vigilanza
a. Nei cambi di lezione gli
alunni resteranno ai loro posti e l’insegnante aspetterà il cambio. Nel caso in
cui gli alunni debbano recarsi da un locale all’altro usciranno accompagnati
dall’insegnante, procedendo ordinatamente e in silenzio, possibilmente disposti
due a due.
b. Durante l’orario delle
lezioni il collaboratore scolastico deve vigilare all’esterno delle aule ai
piani assegnati (nei corridoi, nelle vicinanze delle uscite e dei bagni,
all’ingresso della scuola) e deve accertarsi che la porta dell’ingresso sia
sempre chiusa.
c. Il
docente nel caso in cui si allontani dall’aula durante la lezione, deve
affidare la vigilanza della scolaresca al collaboratore scolastico in servizio
al piano. L’omessa vigilanza sulla classe non è giustificata, ovviamente
nemmeno dalla necessità di predisporre dei materiali didattici (es. fotocopie).
d. In caso di necessità o in
caso di assenza di un docente titolare di classe/sezione, in attesa dell’arrivo
di un eventuale insegnante supplente, gli alunni della classe devono essere
divisi nelle altre classi/sezioni del plesso in modo da garantire la
sorveglianza/vigilanza degli alunni stessi. I nomi degli alunni temporaneamente
inseriti in una classe diversa dalla loro saranno trascritti sul registro di
classe con l’indicazione dell’ora in cui sono presenti, in modo che risulti verbalizzata la
responsabilità di vigilanza.
La
suddivisione avverrà in maniera tale da non sovraccaricare le aule, nel
rispetto delle norme di sicurezza.
e. Il docente, nel caso in cui
allontani un alunno dall’aula o dal laboratorio per ragioni disciplinari, deve
avvisare il collaboratore scolastico per la vigilanza.
f. Al termine delle lezioni
gli alunni usciranno preceduti dall’insegnante che li accompagnerà all’uscita
della scuola (prima usciranno gli alunni che occupano le aule poste al piano
terra e poi gli alunni del primo piano). E’ severamente vietato correre nei
corridoi e per le scale e fare schiamazzi.
g. Gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e Primaria, al termine delle lezioni, usciranno dall’edificio
sotto la sorveglianza degli insegnanti e saranno accompagnati dai docenti fino
al cancello della scuola, coadiuvati dai collaboratori scolastici. Viene
raccomandata la massima attenzione nel consegnare i bambini piccoli (quelli che
non hanno l’autorizzazione ad andare a casa da soli) alle persone autorizzate e
nel verificare che i bambini, che si servono del servizio di trasporto
scolastico, salgano sul pulmino.
h. In occasione di: visite
guidate, gite, viaggi di istruzione, intervallo, attività ludiche ecc. è
necessario intensificare la sorveglianza sul comportamento degli alunni
assicurandosi che la situazione ambientale non presenti rischi potenziali o
imminenti di possibili infortuni, anche in relazione alle attività svolte (es.:
giochi di movimento in presenza di spazi ristretti e/o di oggetti con angoli
opportunamente protetti o smussati; uso improprio di posate nel refettorio;
cancello del cortile aperto; idoneità degli attrezzi ginnici in palestra; porta
aperta della scuola in assenza di personale di custodia).
i. Scherzi o dispetti,
soprattutto agli alunni più deboli, non sono ammessi; eventuali furti o atti di violenza saranno perseguiti e
puniti secondo le vigenti norme. Si ricorda agli alunni più grandi che, dopo il
14° anno, essi saranno penalmente responsabili delle azioni contrarie alle
leggi dello Stato.
Art. 7 - Cura della persona e delle
cose
a. L’alunno
si presenterà a scuola curato nell’igiene, nel vestiario e fornito
dell’occorrente per la partecipazione alle attività scolastiche. Così pure si
attende che l’alunno arrivi a scuola fornito dell’abbigliamento adeguato allo
svolgimento delle attività ginniche e nel rispetto del comune senso del pudore.
b. È fatto
divieto portare qualsiasi oggetto (giornaletti, figurine, I-pod, Lettore MP3,
giochini elettronici, ecc.) non richiesto dai docenti e che può costituire, per
sé e per gli altri, occasione di distrazione o di pericolo. La scuola non
risponde della scomparsa di tali oggetti, può, anzi, requisirli per consegnarli
direttamente ai genitori.
c. Gli alunni
in possesso di coltelli e taglierini saranno immediatamente requisiti da tali
oggetti e tempestivamente sottoposti a severe sanzioni disciplinari.
Art. 8 - Indisposizioni. Malori alunni
In caso di
indisposizione di alunni, saranno avvertiti i genitori perché provvedano al
ritiro dalla scuola. Nel caso di malori più gravi o di infortuni, si provvederà
ad avvertire il servizio di emergenza 118 avvisando contemporaneamente la
famiglia.
Art. 9 - Somministrazione medicinali.
A scuola
non possono essere somministrati medicinali. Solo nel caso in cui la medicina
debba essere somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa,
i genitori o loro delegati saranno autorizzati ad entrare a scuola per la
somministrazione del farmaco.
In casi
eccezionali (ad esempio farmaci salvavita) si concorderà con la famiglia e il
medico curante, alla presenza del Dirigente Scolastico, il comportamento da
assumere, nel rispetto della normativa vigente sulla somministrazione dei
farmaci in orario scolastico (art. 4 - Nota ministeriale del 25 novembre
2005 - Modalità di intervento).
In ogni
caso la scuola si attiverà tempestivamente a chiedere l’intervento del 118 ed
avviserà contestualmente i genitori.
Art. 10 - Comportamento e
autocontrollo
a. Non è il
silenzio continuo a qualificare il bravo studente ma la coscienza
dell’autocontrollo e il comportamento adeguato ad ogni situazione.
Gli alunni sono tenuti a frequentare
regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le
attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
b.
All’alunno, durante le lezioni, sono richiesti: la giusta postura, il livello
massimo di attenzione ed un’adeguata partecipazione alle attività. Egli
cercherà, inoltre, di intervenire in maniera pertinente, ordinata o quando ne è
richiesto; si ritiene fondamentale, poi, il rispetto dei compagni, degli adulti
(docenti e collaboratori scolastici), delle cose proprie, altrui e della
scuola.
c. Ogni
studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico
che la scuola gli affida: eventuali danni provocati per negligenza, o per il
gusto vandalico di distruggere, vanno risarciti dalle famiglie degli alunni
responsabili di tali atti.
d. Gli alunni
eviteranno, per rispetto di se stessi e degli altri, di sporcare, buttare carte
per terra o dalla finestra o scrivere sui banchi, sulle porte, sui muri. Per
l’individuazione delle mancanze disciplinari e per l’irrogazione delle relative
sanzioni si rimanda a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.
e. Durante
gli spostamenti alle aule speciali e viceversa, gli alunni, sempre accompagnati
dai rispettivi docenti, osserveranno il silenzio e l’ordine. Nelle aule
speciali e nei laboratori faranno massima attenzione a non toccare fili,
boccettine, ampolle, ecc., a meno che non ne siano stati espressamente
richiesti dal docente.
f. Saranno applicate sanzioni
per gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia
all’interno della scuola sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola
con serenità senza dover subire le prepotenze altrui.
g. In episodi particolarmente
gravi di bullismo, sopraffazione, violenza e aggressione fisica la scuola porrà
in essere un insieme di azioni di natura sia educativa sia sanzionatoria,
ragionevolmente proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare
commessa.
Ciò anche per ribadire nei giovani il principio
educativo fondamentale secondo il quale la violazione delle regole, poste a
garanzia della libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie
previste dalla legge.
Art.11 - Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici. Irrogazione di sanzioni disciplinari
a. E’ severamente vietato l'uso dei telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, la ricreazione, nei bagni ed in nessun altro luogo che
rientri nell’ambito dell’edificio scolastico. Gli alunni devono tenere sempre i
telefoni cellulari spenti e dentro gli zaini. La trasgressione di
tale divieto comporterà il ritiro degli apparecchi e la loro riconsegna al
termine dell'anno scolastico.
La
Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 precisa : “[…]con particolare riferimento
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche è vietato acquisire e/o divulgare immagini, filmati o
registrazioni vocali. […] E’ vietato l’utilizzo delle fotocamere, delle
videocamere o dei videoregistratori vocali, inseriti all’interno di telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici. […] E’ vietato diffondere le
immagini in Internet o comunicarle sistematicamente a terzi.”
“[…] L’inosservanza dell’obbligo di
preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione
amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di
18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino
situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la
sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro.”
Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
(cfr. art. a comma 1 lettera C del Codice della privacy).
Art. 12 - Gestione del
Sito web della scuola
Per la gestione del sito il Dirigente provvederà a
sottoscrivere regolare contratto (in caso di gestione con personale esterno) o
ad affidare un incarico scritto (in caso di gestione con personale interno),
che individui il/i responsabile/i dei contenuti del sito e garantisca quanto
segue:
1)
Il
SITO si pone come strumento di comunicazione interna, esterna per l’utenza,
amministrativa, didattico-educativa.
2)
Per
le pubblicazioni del SITO valgono le stesse norme previste per le pubblicazioni
a mezzo stampa.
3)
Nel
caso di sponsorizzazioni esterne del SITO dell’Istituto si farà ricorso a
regolare contratto, stipulato ai sensi del Regolamento sull’attività negoziale
emanato dal Consiglio d’Istituto, escludendo banner pubblicitari, se non
consoni alla veste istituzionale della scuola.
4)
I
contenuti del SITO saranno validati e certificati.
5)
Nella
pubblicazione di immagini degli alunni è necessaria la preventiva liberatoria
da parte dei genitori o da chi ne esercita la funzione.
6)
Tutte
le pubblicazioni degli alunni sul SITO avverranno sotto diretto controllo della
redazione responsabile del SITO.
7)
La
scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul SITO,
prodotti in proprio o dei quali è stato chiesto e ottenuto il permesso
dell’autore.
8)
Le
informazioni pubblicate sul SITO della scuola relative alle persone da
contattare devono includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta
elettronica e il telefono della scuola.
9)
La
scuola pubblicherà il materiale prodotto dagli studenti, in quanto risultato
dell’attività educativa assorbita nel P.O.F.
10)
Il Dirigente Scolastico non può stipulare
contratti, pena la nullità, per la realizzazione e la modificazione dei siti
internet quando non è previsto che rispettino i requisiti di accessibilità per
i disabili di cui alla L. 9/01/2004 n. 4 art. 11. I contratti in essere alla
data di entrata in vigore del decreto di cui predetto art. 11, in caso di rinnovo, modifica,
novazione, sono adeguati, a pena di nullità alle disposizioni della L. n.
4/2004.
Art. 13 - Mancanze disciplinari
I seguenti
comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare secondo
quanto previsto nell’art. 14:
a. inadempienze per il normale
svolgimento dell’attività didattica;
b. ritardi ingiustificati
all’ingresso o all’inizio della singola lezione;
c. violazione ripetuta delle
norme di sicurezza;
d. comportamento che disturba
il regolare corso della lezione;
e. lievi danneggiamenti colposi
al patrimonio scolastico e/o ambientale;
f. danneggiamenti al patrimonio
scolastico e/o ambientale;
g. grave mancanza di rispetto
nei confronti dei compagni e del personale scolastico;
h. comportamento violento nei
confronti dei compagni e del personale scolastico.
i. uso di dispositivi
elettronici in violazione all’art. 7 c.b ed all’art. 11 del Regolamento d’Istituto.
Art. 14 - Sanzioni disciplinari e
organi competenti
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa,
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale e culturale.
Detti provvedimenti saranno irrogati solo dopo
avere esaminato scrupolosamente caso per caso, situazione per situazione,
rammentando che le mancanze disciplinari possono assumere sfaccettature diverse
a seconda dell’allievo che le commette, del contesto e della situazione in cui
avvengono.
- Lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare
che a reprimere, avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive,
proporzionate all’infrazione commessa e ispirate al principio della riparazione
del danno.
- Lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare
che a reprimere, avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive,
proporzionate all’infrazione commessa e ispirate al principio della riparazione
del danno.
- Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari.
Pertanto, agli alunni
della Scuola Secondaria di I grado che manchino ai doveri scolastici,
accertata la responsabilità personale, si applicano le seguenti sanzioni
disciplinari (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) :
1.
Ammonizione
orale da parte del docente.
2.
Ammonizione
scritta sul registro di classe da parte del docente (la “nota”).
3.
Censura
orale da parte del Dirigente Scolastico.
4.
Censura
scritta da parte del Dirigente Scolastico.
5.
Sanzioni
disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola.
6.
Allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15
giorni.
7.
Allontanamento
dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni .
8.
Allontanamento
fino al termine dell’anno scolastico.
9.
Esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi.
Per le sanzioni di cui al punto 5 è competente il Dirigente
Scolastico; l’allontanamento dello studente dalla scuola fino a 15 giorni è
provvedimento disciplinare sanzionato dal consiglio di classe nella sua
componente allargata ai rappresentanti
dei genitori; per le sanzioni di cui ai punti
7, 8 e 9 è competente il Consiglio d’Istituto.
In linea di massima, per le mancanze disciplinari
sopraelencate, dopo l’irrogazione della terza nota disciplinare, o in
proporzione alla gravità della situazione anche dopo la prima nota
disciplinare, gli alunni saranno obbligatoriamente accompagnati dai genitori
nell’ufficio di Presidenza.
Sono previste altresì sospensioni temporanee dalle attività
proposte dagli Organi Collegiali (uscite didattiche, visite guidate, attività
sportive parascolastiche, ecc.).
Per le mancanze che producano danneggiamenti al patrimonio
scolastico o che siano lesive del rispetto della
privacy, quando non si riesca a risalire al responsabile, il
risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi
interessate, previa convocazione dei genitori.
Si applicheranno, inoltre,
sanzioni disciplinari diverse
dall’allontanamento dalla scuola come ad esempio: le attività di
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria,
la pulizia dei locali della scuola, le
piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi ed
archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza
sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Dette misure si
configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla
comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle
sanzioni di allontanamento.
Per quanto riguarda le impugnazioni dei provvedimenti
disciplinari si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e
professionale dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di
vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici
ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali
infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza, dovere
la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. (Nota ministeriale
del 15 Marzo 2007, prot . N. 30/Dip./Segr.). Per spazi scolastici si devono
intendere tutti gli spazi all’interno del recinto scolastico (cortili, edifici,
ecc.).
Art. 15 -
Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari
a)
Ammonizioni
e censure (punti 1, 2, 3 e 4):
Si invierà comunicazione alla famiglia:
telefonica (fonogramma) o scritta.
b)
Sanzioni
diverse dall’allontanamento (punto n. 5):
Il Dirigente Scolastico convocherà per
iscritto l’alunno e la famiglia. Dopo l’esposizione dei fatti e la relativa
difesa delle parti coinvolte,il Dirigente Scolastico irrogherà la sanzione che
verrà notificata agli interessati. Il Capo d’Istituto potrà avvalersi, in fase
istruttoria, della collaborazione del Consiglio di Classe nella sua componente
allargata ai rappresentanti dei genitori, seguendo le medesime modalità meglio
espresse alla lettera c.
c) Allontanamento dalla comunità
scolastica (punti 6, 7, 8 e 9):
Il Dirigente
Scolastico avvia la procedura mediante notificazione scritta alla famiglia
dell’allievo. Tale notificazione deve contenere:
·
il
nome dell’alunno;
·
la
narrazione breve del fatto;
·
l’indicazione
del giorno in cui si è verificato;
·
la
data, l’ora della sua comparizione dinanzi il Consiglio di classe in sessione
disciplinare;
·
l’invito
a presentare eventuale memoria scritta per sostenere la propria difesa;
·
l’invito
rivolto ai genitori dell’alunno minorenne a presenziare la riunione.
Con le stesse modalità possono essere
convocati anche alunni non coinvolti, ma informati dei fatti.
-Il Dirigente
Scolastico apre la sessione disciplinare del Consiglio di classe nella sua componente
allargata ai rappresentanti dei genitori e illustra brevemente i fatti così
come risultano dall’istruttoria da esso svolta in precedenza.
-L’alunno,
assieme ai genitori, viene quindi convocato davanti il Consiglio di classe ed
invitato ad esporre la propria versione dei fatti. Il Dirigente, il
coordinatore e i docenti presenti possono rivolgergli domande di chiarimento.
Esaurita la deposizione dell’alunno, il Consiglio di classe può sentire, con le
medesime modalità, altri alunni informati dei fatti.
-Al termine delle
audizioni il Consiglio di classe si riunisce alla sola presenza del Dirigente
Scolastico e dei Docenti per procedere alla discussione sulla responsabilità
dell’alunno ed eventualmente sul tipo di provvedimento disciplinare da adottare.
La deliberazione è presa a maggioranza assoluta
-L’allontanamento
temporaneo, anche di un solo giorno, sarà trascritto nel fascicolo personale
dell’allievo.
-Nel caso in cui
il Consiglio di classe ravvisi gli estremi relativi alle sanzioni di cui all’articolo
14, punti 7, 8 e 9, dopo avere espletato la fase istruttoria, trasmetterà gli
atti relativi, per competenza, al Consiglio d’Istituto. Negli atti trasmessi,
il Consiglio di Classe evidenzierà in maniera chiara le gravi mancanze
disciplinari dell’allievo dando così precise indicazioni a tale Organo il quale
erogherà la sanzione disciplinare comunque superiore ai 15 giorni.
-La decisione del
Consiglio di classe, debitamente motivata, viene comunicata per iscritto alla
famiglia dell’alunno.
-Dell’intero
procedimento viene redatto processo verbale al quale devono essere allegate
copia delle comunicazioni di convocazione e copia del provvedimento
disciplinare.
Art. 16 - Organo di garanzia. Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso
da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad
un apposito Organo di Garanzia il quale dovrà esprimersi nei successivi 10
giorni.
L’Organo di Garanzia è così composto:
-Il Dirigente
Scolastico.
-Un docente titolare,
designato dal Consiglio d’Istituto.
-Due genitori
titolari, designati dal Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto designerà altresì 3 docenti
supplenti avendo cura, in ogni caso, di escludere i docenti che abbiano tutte
le classi, e 4 genitori supplenti per eventuali surroghe.
I genitori, su indicazione del Consiglio d’Istituto, eleggeranno
la loro componente esprimendo 1 preferenza. Saranno proclamati eletti i primi 6
genitori che avranno riportato il
maggior numero di voti; tra questi i primi 2 saranno titolari mentre gli altri 4 supplenti.
Le deliberazioni prese dal predetto organo saranno
considerate valide sin dalla prima convocazione a condizione che vi sia la
presenza di tutti i suoi componenti; in seconda convocazione, questa sarà da
ritenersi valida con qualsiasi numero degli stessi. Sempre deve essere
garantita la presenza del Dirigente Scolastico il cui voto prevarrà in caso di
parità.
L’Organo di Garanzia
decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento; si insedierà all’inizio dell’anno scolastico e
rimarrà in carica per un anno.
Art. 17 - Organo di
Garanzia regionale
L’ulteriore fase di impugnativa, viene specificamente
attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Art. 18 - Intervallo (ricreazione)
Nella Scuola Secondaria di I grado, al suono della campanella
dell’intervallo (ore 9,40-9,55 nei giorni di martedì, mercoledì e sabato,
10,25-10,40 nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì) gli alunni svolgeranno la
ricreazione nelle proprie classi o nel corridoio di appartenenza. Ci si attende
che gli alunni usufruiscano dell’intervallo per utilizzare i servizi, consumare
la merenda e amichevolmente colloquiare con i compagni. E’ vietato affollarsi
dinanzi agli erogatori automatici degli alimenti. Due docenti per piano e il personale
collaboratore scolastico di turno vigilano sul comportamento degli alunni, in
maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
E’ proibito spostarsi da un piano
all’altro.
In sede di verifica sull’applicazione
del Regolamento in generale, e del comma precedente in particolare, il
Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti potrà disporre
una diversa o più elastica fruizione del momento ricreativo.
Nella Scuola dell’Infanzia la vigilanza durante l’intervallo è
affidata all’insegnante in servizio.
Nella Scuola Primaria è responsabile della sorveglianza
della ricreazione il docente della 3° ora.
Nella Scuola Secondaria di I grado è responsabile della sorveglianza
della ricreazione il docente della 2° ora nei giorni di martedì, mercoledì e
sabato; nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì il docente della 3° ora.
Art. 19 - Servizio di
mensa scolastica
Gli alunni iscritti al Tempo Pieno usufruiscono del servizio
mensa, gestito dall’Amministrazione comunale. Gli insegnanti assistono e
vigilano affinché il pranzo si svolga in modo confortevole e senza spreco di
cibo. Il pranzo è inteso anche come occasione educativa, di crescita, conoscenza
e comunicazione.
Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno consumare
il pasto-mensa dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di
esonero firmata dal genitore unita a certificato medico di famiglia su modulo
A.S.L.
Art. 20 - Servizi (bagni)
Gli alunni saranno autorizzati a
recarsi ai servizi secondo la valutazione discrezionale dei docenti. È
opportuno, per gli allievi che hanno necessità di ricorrervi spesso, che i
genitori presentino una richiesta motivata. Gli alunni dimostreranno senso di
maturazione e responsabilità non sporcando per terra, non scrivendo sui muri e
sulle porte e lasciando il bagno come vorrebbero trovarlo. In caso contrario si
procederà all’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 14 del
presente Regolamento.
Art. 21 - Uscita
Al termine dell’ultima ora le classi
saranno accompagnate all’uscita dai rispettivi docenti. Gli alunni sono
invitati ad uscire con ordine, evitando di accalcarsi o correre, per prevenire
scontri o cadute.
Art. 22 - Lo scuolabus
Gli alunni che utilizzano
quotidianamente gli scuolabus, così tutti gli altri in occasione di visite
didattiche o guidate, sono tenuti a stare al loro posto, non schiamazzare,
rispettare le cose, i compagni e le compagne e terranno presente che il tempo
trascorso sul bus è pure un tempo scolastico.
Art. 23 - Compiti a casa
Prendere coscienza dei propri doveri
ed eseguire i compiti assegnati per casa quotidianamente è dimostrazione di
maturazione. L’esecuzione va svolta secondo le indicazioni dei docenti e con
scrupolo. Non si pretende la perfezione, ma che ognuno s’impegni secondo le
proprie possibilità. In caso di impossibilità di tanto in tanto a completare i
compiti, per motivi di malessere o di famiglia, ci si attende che il genitore
scriva una giustificazione.
Art. 24 - Utilizzo biblioteca alunni
L’alunno che riceve in uso un libro
dalla biblioteca scolastica è tenuto: alla restituzione entro i termini
stabiliti dal docente responsabile della biblioteca, alla conservazione del
libro mantenendolo pulito, integro nelle pagine e senza scritte.
Art. 25 -
Funzionamento dei laboratori
L'uso del laboratorio scientifico e del laboratorio
multimediale è organizzato in base allo specifico regolamento e orario definiti
ed affissi all'ingresso.
Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento in
vigore nei vari laboratori, soprattutto quanto attiene alle norme di sicurezza
relative sia all'abbigliamento sia al comportamento.
Art. 26 - Utilizzo del fotoriproduttore e uso del telefono
Sono esclusivamente consentite le
fotocopie funzionali per:
-
esecuzione
dei compiti in classe e verifiche per la
Scuola Secondaria di I grado;
-
verifiche
mensili e/o bimestrali per la Scuola Primaria;
-
verifiche
mensili e/o bimestrali per la Scuola dell’Infanzia.
E’, altresì, consentito un congruo
numero di fotocopie in proporzione alla quantità numerica degli alunni, alla
loro età ed alle esigenze organizzative della classe.
I docenti dovranno richiedere le
fotocopie con un anticipo di almeno 2 gg. per garantire un’efficiente fruizione
del servizio da parte dei collaboratori scolastici.
Il telefono va utilizzato soltanto
per esigenze di servizio.
Art. 27 - Docenti
Si invitano i Docenti a segnalare in
Presidenza qualunque comportamento difforme dalle presenti indicazioni o
abnorme al punto tale da turbare il normale andamento della Comunità
Scolastica.
Il Responsabile di sede che si
assenta temporaneamente verrà sostituito dal decano (anziano di servizio). In
casi di assenza per lunghi periodi il Dirigente Scolastico affida l’incarico
ex-novo ad un nuovo Responsabile.
Non è consentito ai docenti l’uso del
cellulare durante le ore di lezione.
Art. 28- Genitori
Ai Genitori si raccomanda di
richiamare sempre ai figli il presente Regolamento e di ricordare loro il
rispetto degli altri e l’alto valore dell’istruzione. Si ricorda loro, inoltre,
la possibilità di richiedere colloqui ai docenti, qualora se ne ravvisi la
necessità, oltre ai ricevimenti settimanali, bimestrali o quadrimestrali
stabiliti dal calendario. Tali colloqui non possono esaurirsi nell’informazione
del profitto scolastico, ma è opportuno che riguardino eventuali problematiche
legate alla crescita e alla formazione dell’alunno.
Art. 29 - Reclami
Il reclamo è uno strumento legittimo ma delicato che deve trovare
la sua più utile applicazione in un contesto di rispetto reciproco e nella
piena consapevolezza del ruolo determinante che svolgono sia la scuola sia la
famiglia.
Appare comunque preferibile, prima di procedere ad inoltrare
un reclamo scritto, rivolgersi direttamente agli interessati, possibilmente in
termini di segnalazione e di richiesta di chiarimento, utilizzando il metodo
del dialogo.
I reclami possono essere presentati agli interessati di
persona o tramite il genitore rappresentante di classe.
Se ci sono problemi, incomprensioni, disguidi per quanto
riguarda l’attività didattica (compiti per casa, motivazione dei figli per lo
studio, comprensione del lavoro scolastico, rapporti con i compagni) è
opportuno chiedere un incontro ai docenti della classe o attendere le
periodiche riunioni della scuola.
I reclami rivolti ad un singolo insegnante vanno poi
discussi fra tutto il team docente per individuare insieme la soluzione. Nel
caso si incontrassero delle difficoltà a causa della delicatezza o gravità del
caso, i docenti predispongono una sintetica relazione e informano il Dirigente
Scolastico.
Dei reclami riguardanti l’attività degli insegnanti,
presentati direttamente al Dirigente Scolastico, vengono comunque informati dal
Capo d’Istituto i diretti interessati. Il Dirigente Scolastico risponde ai
reclami, in forma scritta, di norma non oltre 15 giorni.
È cura dei docenti tenere la registrazione scritta dei
reclami ricevuti, delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti.
Se si ravvisano problemi o disguidi nell’attività
amministrativa (documenti, certificati, iniziative, funzionamento dei servizi)
è opportuno fare la segnalazione alla Direzione dell’Istituto Comprensivo,
direttamente o per telefono.
I reclami, a voce o telefonici (non le richieste di
chiarimento) possono essere accettati solo se, in tempi brevi, successivamente
sottoscritti e indicanti generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio d’Istituto al
termine di ogni anno scolastico sui reclami pervenuti.
Art. 30
Per quanto non specificato
dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto contenuto nel D.P.R. n. 235
del 21 novembre 2007- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, nella Nota Ministeriale Prot. n. 3602/PO del
31/07/2008 e nel D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente
Regolamento si applicano le norme del Codice civile e penale.
Il presente regolamento sarà affisso
all’albo dei plessi delle scuole dell’Istituto Comprensivo e nelle aule della
scuola Secondaria di I grado sarà affisso lo stralcio del Regolamento riservato
agli alunni.
Scaletta
Zanclea, 17/10/2008
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Munafò
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei
docenti in data 07/10/2008 e
dal Consiglio d’Istituto in data 17/10/2008.
L’aggiornamento del regolamento d’Istituto è stato approvato
dal Consiglio d’Istituto in data 26/01/2009.
Per presa visione i genitori si impegnano a stipulare un
Patto Educativo di Corresponsabilità con l’Istituzione Scolastica, assumendosi
la responsabilità educativa dell’osservanza del vigente Regolamento di Istituto
a garanzia della tutela dei minori e del loro successo formativo. ALLEGATO:
elenco firme genitori