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Regolamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCALETTA ZANCLEA

ISTITUTO COMPRENSIVO SCALETTA ZANCLEA

Anno Scolastico 2008-2009

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola, come comunità educante, si propone il raggiungimento dei fini e degli obiettivi enunciati nel P.O.F. e nel corso del presente documento. Si forniscono di seguito le indicazioni comportamentali che servono da guida a tutti gli alunni. L’osservanza di tali norme è da ritenere applicabile, adeguatamente all‘età evolutiva, a ciascun ordine di scuola e sarà valutata come presa di coscienza dei propri doveri e come dimostrazione di crescita e del processo di maturazione in atto.

 

ALUNNI

Art. 1 - Ingressi

a. Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Primaria al suono della campanella saranno accompagnati nelle rispettive aule dai docenti della 1^ ora. In particolare, in caso di pioggia gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno accolti nell’atrio esterno coperto della scuola, ove sarà garantita la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli alunni non saranno mai lasciati soli. Per eccezionali esigenze si ricorrerà alla collaborazione degli ausiliari. Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia l’ingresso sarà effettuato durante la prima ora di lezione.

b. Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche è necessario che, ad eccezione di esigenze particolari, i genitori non si attardino con i docenti oltre il suono della campanella che preannuncia l’inizio delle lezioni. Non sono consentiti i colloqui con i docenti durante l’ora di lezione. Gli stessi genitori potranno conferire con i docenti durante le ore di ricevimento programmate.

 

Art. 2 - Comunicazioni alle famiglie

a. Scuola Secondaria di I grado. Ogni alunno della Scuola Secondaria di I grado riceve in dotazione un libretto personale, da tenere con particolare cura e da portare ogni giorno a scuola. Questo è l’unico documento ufficiale su cui devono essere indicate le giustificazioni e tutte le comunicazioni scuola-famiglia. Ogni comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
b. Scuola Primaria. Le comunicazioni alle famiglie vengono annotate sul diario personale dell’alunno e riportate controfirmate a scuola.
c. Scuola dell’Infanzia. Le famiglie vengono avvisate individualmente dalle insegnanti mediante comunicazione scritta, telefonica o esposta all’albo della scuola.

 

 

Art. 3 - Giustificazioni assenze

a. Qualsiasi assenza va giustificata tramite libretto personale o diario. L’uso del libretto delle giustificazioni è obbligatorio per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

b. Le assenze fino a 4 giorni sono giustificate dal docente della 1^ ora. Oltre il 4° giorno, le assenze per motivi di salute vanno giustificate, oltre che sul libretto, con certificato medico. Nel caso poi di malattia infettiva (morbillo, ecc.), l’alunno può essere riammesso sulla base di uno specifico certificato del medico curante.

Anche nel caso di punti di sutura, l’alunno sarà ammesso dietro presentazione di certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione della ferita.

c. Le assenze per motivi di famiglia, che possono prolungarsi oltre il 3° giorno, sono autorizzate, su richiesta, dal Dirigente Scolastico. Le assenze pomeridiane del Tempo Prolungato nella Scuola Secondaria di I grado, del Tempo Pieno e del rientro pomeridiano nella Scuola Primaria,  vanno giustificate. L’obbligo della frequenza è un preciso diritto-dovere dell’alunno e della famiglia.

d. Dopo 10 giorni di assenza, i genitori saranno chiamati a giustificare in presidenza; dopo il secondo avviso, in caso di mancata risposta, sarà data comunicazione al Sindaco che contatterà l’assistente sociale competente.

e. L’esonero per temporanea indisponibilità dalle attività pratiche di Scienze motorie e sportive è consentito su richiesta dei Genitori sul diario o libretto personale per una/due volte consecutive. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie e sportive dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa dovrà essere presentato il certificato di buona salute.

 

Art. 4 - Ingressi e uscite fuori orario

a. Alla prima ora antimeridiana o pomeridiana è tollerato un ritardo, non ripetitivo per lo stesso alunno, di 5/10 minuti. Superato tale termine, l’alunno sarà accompagnato, per essere ammesso, da uno dei genitori. Nel caso in cui l’alunno si presenti da solo, sarà lo stesso ammesso, ma in giornata sarà contattata la famiglia. Per gli ingressi posticipati, i genitori giustificheranno in Presidenza, con eventuale certificazione medica, e accompagneranno successivamente i loro figli a scuola. Le uscite anticipate vanno richieste tramite libretto o diario. Gli alunni possono uscire se sono stati autorizzati e solo se sono prelevati da uno dei genitori o da fratello/sorella maggiorenne; se deve essere prelevato, in casi eccezionali, da un parente, vicino o amico di famiglia, la scuola ne deve essere avvisata in tempo, anche per telefono, dalla famiglia e la persona incaricata deve presentare delega scritta.

b. In caso di Assemblee sindacali del personale scolastico, le classi interessate saranno licenziate dopo che le famiglie sono state anticipatamente avvisate. In caso di sciopero, dopo avviso alle famiglie, qualora non sarà possibile assicurare alcuna attività formativa o di vigilanza, le classi interessate saranno licenziate.

 

Art. 5 - Patto educativo di corresponsabilità

Dal P.O.F. e dalla Carta dei Servizi discende il Patto educativo di corresponsabilità: atto di interazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa, impegno con le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Si precisa, altresì, che la pubblicizzazione del P.O.F. determina l’automatica autorizzazione da parte dei genitori a tutte le attività progettate, ivi comprese le uscite didattiche, di cui si fornirà volta per volta esplicita e puntuale comunicazione. Di conseguenza:

·          il docente s’impegna a rendere espliciti: l’offerta formativa, il proprio intervento didattico, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;

·          l’alunno ha il diritto-dovere di conoscere gli obiettivi didattici e educativi del curricolo, il percorso per raggiungerli, i criteri di valutazione;

·          il genitore deve conoscere l’offerta formativa, può esprimere pareri o proposte e collaborare nelle attività.

 

 

 

Art. 6 – Vigilanza

a. Nei cambi di lezione gli alunni resteranno ai loro posti e l’insegnante aspetterà il cambio. Nel caso in cui gli alunni debbano recarsi da un locale all’altro usciranno accompagnati dall’insegnante, procedendo ordinatamente e in silenzio, possibilmente disposti due a due.

b. Durante l’orario delle lezioni il collaboratore scolastico deve vigilare all’esterno delle aule ai piani assegnati (nei corridoi, nelle vicinanze delle uscite e dei bagni, all’ingresso della scuola) e deve accertarsi che la porta dell’ingresso sia sempre chiusa.

c. Il docente nel caso in cui si allontani dall’aula durante la lezione, deve affidare la vigilanza della scolaresca al collaboratore scolastico in servizio al piano. L’omessa vigilanza sulla classe non è giustificata, ovviamente nemmeno dalla necessità di predisporre dei materiali didattici (es. fotocopie).

d. In caso di necessità o in caso di assenza di un docente titolare di classe/sezione, in attesa dell’arrivo di un eventuale insegnante supplente, gli alunni della classe devono essere divisi nelle altre classi/sezioni del plesso in modo da garantire la sorveglianza/vigilanza degli alunni stessi. I nomi degli alunni temporaneamente inseriti in una classe diversa dalla loro saranno trascritti sul registro di classe con l’indicazione dell’ora in cui sono presenti, in  modo che risulti verbalizzata la responsabilità di vigilanza.

La suddivisione avverrà in maniera tale da non sovraccaricare le aule, nel rispetto delle norme di sicurezza.

e. Il docente, nel caso in cui allontani un alunno dall’aula o dal laboratorio per ragioni disciplinari, deve avvisare il collaboratore scolastico per la vigilanza.

f. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno preceduti dall’insegnante che li accompagnerà all’uscita della scuola (prima usciranno gli alunni che occupano le aule poste al piano terra e poi gli alunni del primo piano). E’ severamente vietato correre nei corridoi e per le scale e fare schiamazzi.

g. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, al termine delle lezioni, usciranno dall’edificio sotto la sorveglianza degli insegnanti e saranno accompagnati dai docenti fino al cancello della scuola, coadiuvati dai collaboratori scolastici. Viene raccomandata la massima attenzione nel consegnare i bambini piccoli (quelli che non hanno l’autorizzazione ad andare a casa da soli) alle persone autorizzate e nel verificare che i bambini, che si servono del servizio di trasporto scolastico, salgano sul pulmino.

h. In occasione di: visite guidate, gite, viaggi di istruzione, intervallo, attività ludiche ecc. è necessario intensificare la sorveglianza sul comportamento degli alunni assicurandosi che la situazione ambientale non presenti rischi potenziali o imminenti di possibili infortuni, anche in relazione alle attività svolte (es.: giochi di movimento in presenza di spazi ristretti e/o di oggetti con angoli opportunamente protetti o smussati; uso improprio di posate nel refettorio; cancello del cortile aperto; idoneità degli attrezzi ginnici in palestra; porta aperta della scuola in assenza di personale di custodia).

i. Scherzi o dispetti, soprattutto agli alunni più deboli, non sono ammessi; eventuali furti  o atti di violenza saranno perseguiti e puniti secondo le vigenti norme. Si ricorda agli alunni più grandi che, dopo il 14° anno, essi saranno penalmente responsabili delle azioni contrarie alle leggi dello Stato.

 

Art. 7 - Cura della persona e delle cose

a. L’alunno si presenterà a scuola curato nell’igiene, nel vestiario e fornito dell’occorrente per la partecipazione alle attività scolastiche. Così pure si attende che l’alunno arrivi a scuola fornito dell’abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività ginniche e nel rispetto del comune senso del pudore.

b. È fatto divieto portare qualsiasi oggetto (giornaletti, figurine, I-pod, Lettore MP3, giochini elettronici, ecc.) non richiesto dai docenti e che può costituire, per sé e per gli altri, occasione di distrazione o di pericolo. La scuola non risponde della scomparsa di tali oggetti, può, anzi, requisirli per consegnarli direttamente ai genitori.

c. Gli alunni in possesso di coltelli e taglierini saranno immediatamente requisiti da tali oggetti e tempestivamente sottoposti a severe sanzioni disciplinari.

 

Art. 8 - Indisposizioni.  Malori alunni

In caso di indisposizione di alunni, saranno avvertiti i genitori perché provvedano al ritiro dalla scuola. Nel caso di malori più gravi o di infortuni, si provvederà ad avvertire il servizio di emergenza 118 avvisando contemporaneamente la famiglia.

 

Art. 9 - Somministrazione medicinali.

A scuola non possono essere somministrati medicinali. Solo nel caso in cui la medicina debba essere somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori o loro delegati saranno autorizzati ad entrare a scuola per la somministrazione del farmaco.

In casi eccezionali (ad esempio farmaci salvavita) si concorderà con la famiglia e il medico curante, alla presenza del Dirigente Scolastico, il comportamento da assumere, nel rispetto della normativa vigente sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 - Nota ministeriale del 25 novembre 2005 - Modalità di intervento).

In ogni caso la scuola si attiverà tempestivamente a chiedere l’intervento del 118 ed avviserà contestualmente i genitori.

 

Art. 10 - Comportamento e autocontrollo

a. Non è il silenzio continuo a qualificare il bravo studente ma la coscienza dell’autocontrollo e il comportamento adeguato ad ogni situazione.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

b. All’alunno, durante le lezioni, sono richiesti: la giusta postura, il livello massimo di attenzione ed un’adeguata partecipazione alle attività. Egli cercherà, inoltre, di intervenire in maniera pertinente, ordinata o quando ne è richiesto; si ritiene fondamentale, poi, il rispetto dei compagni, degli adulti (docenti e collaboratori scolastici), delle cose proprie, altrui e della scuola.

c. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: eventuali danni provocati per negligenza, o per il gusto vandalico di distruggere, vanno risarciti dalle famiglie degli alunni responsabili di tali atti.

d. Gli alunni eviteranno, per rispetto di se stessi e degli altri, di sporcare, buttare carte per terra o dalla finestra o scrivere sui banchi, sulle porte, sui muri. Per l’individuazione delle mancanze disciplinari e per l’irrogazione delle relative sanzioni si rimanda a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

e. Durante gli spostamenti alle aule speciali e viceversa, gli alunni, sempre accompagnati dai rispettivi docenti, osserveranno il silenzio e l’ordine. Nelle aule speciali e nei laboratori faranno massima attenzione a non toccare fili, boccettine, ampolle, ecc., a meno che non ne siano stati espressamente richiesti dal docente.

f. Saranno applicate sanzioni per gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui.

g. In episodi particolarmente gravi di bullismo, sopraffazione, violenza e aggressione fisica la scuola porrà in essere un insieme di azioni di natura sia educativa sia sanzionatoria, ragionevolmente proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa.

Ciò anche per ribadire nei giovani il principio educativo fondamentale secondo il quale la violazione delle regole, poste a garanzia della libertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

 

 

Art.11 - Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. Irrogazione di sanzioni disciplinari

a. E’ severamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, la ricreazione, nei bagni ed in nessun altro luogo che rientri nell’ambito dell’edificio scolastico. Gli alunni devono tenere sempre i telefoni cellulari spenti e dentro gli zaini. La trasgressione di tale divieto comporterà il ritiro degli apparecchi e la loro riconsegna al termine dell'anno scolastico.

La Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 precisa : “[…]con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche è vietato acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. […] E’ vietato l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei videoregistratori vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. […] E’ vietato diffondere le immagini in Internet o comunicarle sistematicamente a terzi.”

 

“[…] L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro.”

 

Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (cfr. art. a comma 1 lettera C del Codice della privacy).

 

Art. 12 - Gestione del Sito web della scuola

Per la gestione del sito il Dirigente provvederà a sottoscrivere regolare contratto (in caso di gestione con personale esterno) o ad affidare un incarico scritto (in caso di gestione con personale interno), che individui il/i responsabile/i dei contenuti del sito e garantisca quanto segue:

1)       Il SITO si pone come strumento di comunicazione interna, esterna per l’utenza, amministrativa, didattico-educativa.

2)       Per le pubblicazioni del SITO valgono le stesse norme previste per le pubblicazioni a mezzo stampa.

3)       Nel caso di sponsorizzazioni esterne del SITO dell’Istituto si farà ricorso a regolare contratto, stipulato ai sensi del Regolamento sull’attività negoziale emanato dal Consiglio d’Istituto, escludendo banner pubblicitari, se non consoni alla veste istituzionale della scuola.

4)       I contenuti del SITO saranno validati e certificati.

5)       Nella pubblicazione di immagini degli alunni è necessaria la preventiva liberatoria da parte dei genitori o da chi ne esercita la funzione.

6)       Tutte le pubblicazioni degli alunni sul SITO avverranno sotto diretto controllo della redazione responsabile del SITO.

7)       La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul SITO, prodotti in proprio o dei quali è stato chiesto e ottenuto il permesso dell’autore.

8)       Le informazioni pubblicate sul SITO della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola.

9)       La scuola pubblicherà il materiale prodotto dagli studenti, in quanto risultato dell’attività educativa assorbita nel P.O.F.

10)     Il Dirigente Scolastico non può stipulare contratti, pena la nullità, per la realizzazione e la modificazione dei siti internet quando non è previsto che rispettino i requisiti di accessibilità per i disabili di cui alla L. 9/01/2004 n. 4 art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui predetto art. 11, in caso di rinnovo, modifica, novazione, sono adeguati, a pena di nullità alle disposizioni della L. n. 4/2004.

 

Art. 13 - Mancanze disciplinari

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare secondo quanto previsto nell’art. 14:

a. inadempienze per il normale svolgimento dell’attività didattica;

b. ritardi ingiustificati all’ingresso o all’inizio della singola lezione;

c. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;

d. comportamento che disturba il regolare corso della lezione;

e. lievi danneggiamenti colposi al patrimonio scolastico e/o ambientale;

f. danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale;

g. grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico;

h. comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico.

i. uso di dispositivi elettronici in violazione all’art. 7 c.b ed all’art. 11 del Regolamento d’Istituto.

 

Art. 14 - Sanzioni disciplinari e organi competenti

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale.

Detti provvedimenti saranno irrogati solo dopo avere esaminato scrupolosamente caso per caso, situazione per situazione, rammentando che le mancanze disciplinari possono assumere sfaccettature diverse a seconda dell’allievo che le commette, del contesto e della situazione in cui avvengono.

- Lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere, avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate al principio della riparazione del danno.

 

- Lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere, avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate al principio della riparazione del danno.

- Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Pertanto, agli alunni  della Scuola Secondaria di I grado che manchino ai doveri scolastici, accertata la responsabilità personale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari (D.P.R. n. 249  del 24/06/1998 e  D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) :

1.        Ammonizione orale da parte del docente.

2.        Ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente (la “nota”).

3.        Censura orale da parte del Dirigente Scolastico.

4.        Censura scritta da parte del Dirigente Scolastico.

5.        Sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola.

6.        Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni.

7.        Allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni .

8.        Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

9.        Esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione  all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

Per le sanzioni di cui al punto 5 è competente il Dirigente Scolastico; l’allontanamento dello studente dalla scuola fino a 15 giorni è provvedimento disciplinare sanzionato dal consiglio di classe nella sua componente  allargata ai rappresentanti dei genitori; per le sanzioni di cui ai punti  7, 8 e 9 è competente il Consiglio d’Istituto.

In linea di massima, per le mancanze disciplinari sopraelencate, dopo l’irrogazione della terza nota disciplinare, o in proporzione alla gravità della situazione anche dopo la prima nota disciplinare, gli alunni saranno obbligatoriamente accompagnati dai genitori nell’ufficio di Presidenza.

Sono previste altresì sospensioni temporanee dalle attività proposte dagli Organi Collegiali (uscite didattiche, visite guidate, attività sportive parascolastiche, ecc.).

Per le mancanze che producano danneggiamenti al patrimonio scolastico o che siano lesive del rispetto della privacy, quando non si riesca a risalire al responsabile, il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate, previa convocazione dei genitori.

Si applicheranno, inoltre,  sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola come ad esempio: le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola,  le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi ed archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Dette misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Per quanto riguarda le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. (Nota ministeriale del 15 Marzo 2007, prot . N. 30/Dip./Segr.). Per spazi scolastici si devono intendere tutti gli spazi all’interno del recinto scolastico (cortili, edifici, ecc.).

 

Art. 15 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

a)       Ammonizioni e censure (punti 1, 2, 3 e 4):

Si invierà comunicazione alla famiglia: telefonica (fonogramma) o scritta.

 

b)       Sanzioni diverse dall’allontanamento (punto n. 5):

Il Dirigente Scolastico convocherà per iscritto l’alunno e la famiglia. Dopo l’esposizione dei fatti e la relativa difesa delle parti coinvolte,il Dirigente Scolastico irrogherà la sanzione che verrà notificata agli interessati. Il Capo d’Istituto potrà avvalersi, in fase istruttoria, della collaborazione del Consiglio di Classe nella sua componente allargata ai rappresentanti dei genitori, seguendo le medesime modalità meglio espresse alla lettera c.

 

        c) Allontanamento dalla comunità scolastica (punti 6, 7, 8 e 9):

Il Dirigente Scolastico avvia la procedura mediante notificazione scritta alla famiglia dell’allievo. Tale notificazione deve contenere:

·          il nome dell’alunno;

·          la narrazione breve del fatto;

·          l’indicazione del giorno in cui si è verificato;

·          la data, l’ora della sua comparizione dinanzi il Consiglio di classe in sessione disciplinare;

·          l’invito a presentare eventuale memoria scritta per sostenere la propria difesa;

·          l’invito rivolto ai genitori dell’alunno minorenne a presenziare la riunione.

Con le stesse modalità possono essere convocati anche alunni non coinvolti, ma informati dei fatti.

-Il Dirigente Scolastico apre la sessione disciplinare del Consiglio di classe nella sua componente allargata ai rappresentanti dei genitori e illustra brevemente i fatti così come risultano dall’istruttoria da esso svolta in precedenza.

 

-L’alunno, assieme ai genitori, viene quindi convocato davanti il Consiglio di classe ed invitato ad esporre la propria versione dei fatti. Il Dirigente, il coordinatore e i docenti presenti possono rivolgergli domande di chiarimento. Esaurita la deposizione dell’alunno, il Consiglio di classe può sentire, con le medesime modalità, altri alunni informati dei fatti.

 

-Al termine delle audizioni il Consiglio di classe si riunisce alla sola presenza del Dirigente Scolastico e dei Docenti per procedere alla discussione sulla responsabilità dell’alunno ed eventualmente sul tipo di provvedimento disciplinare da adottare. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta

 

-L’allontanamento temporaneo, anche di un solo giorno, sarà trascritto nel fascicolo personale dell’allievo.

 

-Nel caso in cui il Consiglio di classe ravvisi gli estremi relativi alle sanzioni di cui all’articolo 14, punti 7, 8 e 9, dopo avere espletato la fase istruttoria, trasmetterà gli atti relativi, per competenza, al Consiglio d’Istituto. Negli atti trasmessi, il Consiglio di Classe evidenzierà in maniera chiara le gravi mancanze disciplinari dell’allievo dando così precise indicazioni a tale Organo il quale erogherà la sanzione disciplinare comunque superiore ai 15 giorni.

 

-La decisione del Consiglio di classe, debitamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dell’alunno.

 

-Dell’intero procedimento viene redatto processo verbale al quale devono essere allegate copia delle comunicazioni di convocazione e copia del provvedimento disciplinare.

 

Art. 16 - Organo di garanzia. Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia il quale dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

L’Organo di Garanzia è così composto:

-Il Dirigente Scolastico.

-Un docente titolare, designato dal Consiglio d’Istituto.

-Due genitori titolari, designati dal Consiglio d’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto designerà altresì 3 docenti supplenti avendo cura, in ogni caso, di escludere i docenti che abbiano tutte le classi, e 4 genitori supplenti per eventuali surroghe.

I genitori, su indicazione del Consiglio d’Istituto, eleggeranno la loro componente esprimendo 1 preferenza. Saranno proclamati eletti i primi 6 genitori che avranno riportato  il maggior numero di voti; tra questi i primi 2 saranno  titolari  mentre gli altri 4 supplenti.

Le deliberazioni prese dal predetto organo saranno considerate valide sin dalla prima convocazione a condizione che vi sia la presenza di tutti i suoi componenti; in seconda convocazione, questa sarà da ritenersi valida con qualsiasi numero degli stessi. Sempre deve essere garantita la presenza del Dirigente Scolastico il cui voto prevarrà in caso di parità.

L’Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento; si insedierà all’inizio dell’anno scolastico e rimarrà in carica per un anno.

 

Art. 17 - Organo di Garanzia regionale

L’ulteriore fase di impugnativa, viene specificamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

 

Art. 18 - Intervallo (ricreazione)

Nella Scuola Secondaria di I grado, al suono della campanella dell’intervallo (ore 9,40-9,55 nei giorni di martedì, mercoledì e sabato, 10,25-10,40 nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì) gli alunni svolgeranno la ricreazione nelle proprie classi o nel corridoio di appartenenza. Ci si attende che gli alunni usufruiscano dell’intervallo per utilizzare i servizi, consumare la merenda e amichevolmente colloquiare con i compagni. E’ vietato affollarsi dinanzi agli erogatori automatici degli alimenti.  Due docenti per piano e il personale collaboratore scolastico di turno vigilano sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

E’ proibito spostarsi da un piano all’altro.

In sede di verifica sull’applicazione del Regolamento in generale, e del comma precedente in particolare, il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti potrà disporre una diversa o più elastica fruizione del momento ricreativo.

 

Nella Scuola dell’Infanzia la vigilanza durante l’intervallo è affidata all’insegnante in servizio.

Nella Scuola Primaria è responsabile della sorveglianza della ricreazione il docente della 3° ora.

Nella Scuola Secondaria di I grado è responsabile della sorveglianza della ricreazione il docente della 2° ora nei giorni di martedì, mercoledì e sabato; nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì il docente della 3° ora.

 

Art. 19 - Servizio di mensa scolastica

Gli alunni iscritti al Tempo Pieno usufruiscono del servizio mensa, gestito dall’Amministrazione comunale. Gli insegnanti assistono e vigilano affinché il pranzo si svolga in modo confortevole e senza spreco di cibo. Il pranzo è inteso anche come occasione educativa, di crescita, conoscenza e comunicazione.

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno consumare il pasto-mensa dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato medico di famiglia su modulo A.S.L.

 

Art. 20 - Servizi (bagni)

Gli alunni saranno autorizzati a recarsi ai servizi secondo la valutazione discrezionale dei docenti. È opportuno, per gli allievi che hanno necessità di ricorrervi spesso, che i genitori presentino una richiesta motivata. Gli alunni dimostreranno senso di maturazione e responsabilità non sporcando per terra, non scrivendo sui muri e sulle porte e lasciando il bagno come vorrebbero trovarlo. In caso contrario si procederà all’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 14 del presente Regolamento.

 

Art. 21 - Uscita

Al termine dell’ultima ora le classi saranno accompagnate all’uscita dai rispettivi docenti. Gli alunni sono invitati ad uscire con ordine, evitando di accalcarsi o correre, per prevenire scontri o cadute.

 

Art. 22 - Lo scuolabus

Gli alunni che utilizzano quotidianamente gli scuolabus, così tutti gli altri in occasione di visite didattiche o guidate, sono tenuti a stare al loro posto, non schiamazzare, rispettare le cose, i compagni e le compagne e terranno presente che il tempo trascorso sul bus è pure un tempo scolastico.

 

Art. 23 - Compiti a casa

Prendere coscienza dei propri doveri ed eseguire i compiti assegnati per casa quotidianamente è dimostrazione di maturazione. L’esecuzione va svolta secondo le indicazioni dei docenti e con scrupolo. Non si pretende la perfezione, ma che ognuno s’impegni secondo le proprie possibilità. In caso di impossibilità di tanto in tanto a completare i compiti, per motivi di malessere o di famiglia, ci si attende che il genitore scriva una giustificazione.

 

Art. 24 - Utilizzo biblioteca alunni

L’alunno che riceve in uso un libro dalla biblioteca scolastica è tenuto: alla restituzione entro i termini stabiliti dal docente responsabile della biblioteca, alla conservazione del libro mantenendolo pulito, integro nelle pagine e senza scritte.

 

Art. 25 - Funzionamento dei laboratori

L'uso del laboratorio scientifico e del laboratorio multimediale è organizzato in base allo specifico regolamento e orario definiti ed affissi all'ingresso.

Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento in vigore nei vari laboratori, soprattutto quanto attiene alle norme di sicurezza relative sia all'abbigliamento sia al comportamento.

 

Art. 26 - Utilizzo del fotoriproduttore e uso del telefono

Sono esclusivamente consentite le fotocopie funzionali per:

-          esecuzione dei compiti in classe e verifiche per la Scuola Secondaria di I grado;

-          verifiche mensili e/o bimestrali per la Scuola Primaria;

-          verifiche mensili e/o bimestrali per la Scuola dell’Infanzia.

E’, altresì, consentito un congruo numero di fotocopie in proporzione alla quantità numerica degli alunni, alla loro età ed alle esigenze organizzative della classe.

I docenti dovranno richiedere le fotocopie con un anticipo di almeno 2 gg. per garantire un’efficiente fruizione del servizio da parte dei collaboratori scolastici.

Il telefono va utilizzato soltanto per esigenze di servizio.

 

 

Art. 27 - Docenti

Si invitano i Docenti a segnalare in Presidenza qualunque comportamento difforme dalle presenti indicazioni o abnorme al punto tale da turbare il normale andamento della Comunità Scolastica.

Il Responsabile di sede che si assenta temporaneamente verrà sostituito dal decano (anziano di servizio). In casi di assenza per lunghi periodi il Dirigente Scolastico affida l’incarico ex-novo ad un nuovo Responsabile.

Non è consentito ai docenti l’uso del cellulare durante le ore di lezione.

 

Art. 28- Genitori

Ai Genitori si raccomanda di richiamare sempre ai figli il presente Regolamento e di ricordare loro il rispetto degli altri e l’alto valore dell’istruzione. Si ricorda loro, inoltre, la possibilità di richiedere colloqui ai docenti, qualora se ne ravvisi la necessità, oltre ai ricevimenti settimanali, bimestrali o quadrimestrali stabiliti dal calendario. Tali colloqui non possono esaurirsi nell’informazione del profitto scolastico, ma è opportuno che riguardino eventuali problematiche legate alla crescita e alla formazione dell’alunno.

 

Art. 29 - Reclami

Il reclamo è uno strumento legittimo ma delicato che deve trovare la sua più utile applicazione in un contesto di rispetto reciproco e nella piena consapevolezza del ruolo determinante che svolgono sia la scuola sia la famiglia.

Appare comunque preferibile, prima di procedere ad inoltrare un reclamo scritto, rivolgersi direttamente agli interessati, possibilmente in termini di segnalazione e di richiesta di chiarimento, utilizzando il metodo del dialogo.

I reclami possono essere presentati agli interessati di persona o tramite il genitore rappresentante di classe.

Se ci sono problemi, incomprensioni, disguidi per quanto riguarda l’attività didattica (compiti per casa, motivazione dei figli per lo studio, comprensione del lavoro scolastico, rapporti con i compagni) è opportuno chiedere un incontro ai docenti della classe o attendere le periodiche riunioni della scuola.

I reclami rivolti ad un singolo insegnante vanno poi discussi fra tutto il team docente per individuare insieme la soluzione. Nel caso si incontrassero delle difficoltà a causa della delicatezza o gravità del caso, i docenti predispongono una sintetica relazione e informano il Dirigente Scolastico.

Dei reclami riguardanti l’attività degli insegnanti, presentati direttamente al Dirigente Scolastico, vengono comunque informati dal Capo d’Istituto i diretti interessati. Il Dirigente Scolastico risponde ai reclami, in forma scritta, di norma non oltre 15 giorni.

È cura dei docenti tenere la registrazione scritta dei reclami ricevuti, delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti.

Se si ravvisano problemi o disguidi nell’attività amministrativa (documenti, certificati, iniziative, funzionamento dei servizi) è opportuno fare la segnalazione alla Direzione dell’Istituto Comprensivo, direttamente o per telefono.

I reclami, a voce o telefonici (non le richieste di chiarimento) possono essere accettati solo se, in tempi brevi, successivamente sottoscritti e indicanti generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio d’Istituto al termine di ogni anno scolastico sui reclami pervenuti.

 

Art. 30

Per quanto non specificato dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto contenuto nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nella Nota Ministeriale Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008 e nel D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.

 

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice civile e penale.

Il presente regolamento sarà affisso all’albo dei plessi delle scuole dell’Istituto Comprensivo e nelle aule della scuola Secondaria di I grado sarà affisso lo stralcio del Regolamento riservato agli alunni.

 

Scaletta Zanclea, 17/10/2008

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Venera Munafò

 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 07/10/2008 e

dal Consiglio d’Istituto in data 17/10/2008.

L’aggiornamento del regolamento d’Istituto è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26/01/2009.

 

Per presa visione i genitori si impegnano a stipulare un Patto Educativo di Corresponsabilità con l’Istituzione Scolastica, assumendosi la responsabilità educativa dell’osservanza del vigente Regolamento di Istituto a garanzia della tutela dei minori e del loro successo formativo. ALLEGATO: elenco firme genitori

 

 


 
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